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Roma, 6 settembre 2017
Circolare n. 148/2017
Oggetto:
Lavoro – Lussemburgo – Estensione della disciplina del distacco transnazionale
dei lavoratori.
Anche il Lussemburgo ha recepito la
direttiva europea 67/2014 sul distacco transnazionale dei lavoratori prevedendo
una serie di obblighi a carico delle imprese straniere che, come precisato per
le vie brevi dall’IRU, si applicano sia in caso di
cabotaggio che in caso di trasporti internazionali da e verso il Lussemburgo
con esclusione del solo transito.
Una guida completa dei nuovi adempimenti è
consultabile sul sito dell’Ispettorato del Lavoro lussemburghese (all’indirizzo
https://guichet.itm.lu/edetach/), presso il quale è
presente anche l’apposita piattaforma denominata e-detachement alla quale le imprese
straniere devono registrarsi prima dell’inizio del distacco comunicando una
serie di dati tra cui:
·
riferimenti
dell’impresa distaccante e generalità dei dipendenti distaccati;
·
data di
inizio e durata prevista del distacco;
·
riferimenti del
referente dell’impresa sul territorio lussemburghese per la conservazione delle
buste paga e dei documenti attestanti il rispetto del salario minimo
lussemburghese.
Si rammenta che secondo la legislazione lussemburghese
le imprese straniere che effettuano attività di distacco in Lussemburgo devono corrispondere
ai lavoratori distaccati una retribuzione non inferiore al salario minimo garantito che è uguale per tutti i settori (attualmente
pari a 11,55 euro lordi l’ora per il lavoratori non qualificati ed a 13,86 euro
lordi l’ora per i lavoratori qualificati).
Fabio Marrocco |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n. 96/2014
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